Ci risiamo.
Dopo le accuse mosse nei confronti di Sicuritalia per sfruttamento della manodopera e dopo il caso “Esselunga” di cui abbiamo già dato conto qualche settimana fa, ecco emergere un altro filone di inchiesta del PM Paolo Storari nei confronti di Vedetta 2 Mondialpol: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e concorrenza sleale posta in essere dalla società.
Sul tema delle retribuzioni del settore la cronaca ha già più volte sollevato il problema citando proprio il contratto della vigilanza tra quelli che applicano ai dipendenti una retribuzione non in linea e addirittura considerata illegittima in violazione dell’art. 36 della costituzione da diverse sentenze di diversi tribunali d’Italia.
€ 5,49 è il compenso orario pagato al livello più utilizzato in questo contratto al momento dell’indagine, ben distante dai 9 euro del salario minimo sebbene nella sua versione tec (trattamento economico complessivo)
Bisogna dar atto che le organizzazioni sindacali del terziario, oltre alla promozione di diversi scioperi per il mancato rinnovo contrattuale, non sono rimaste con le mani in mano: Filcams-CGIL e Fisascat-CISL hanno promosso nei primi mesi di quest’anno una class action finalizzata alla disapplicazione delle tabelle retributive mentre la UILTuCS ha da sempre promosso un assiduo contenzioso proprio per far rilevare la incostituzionalità delle retribuzioni e dei trattamenti lavorativi di questa categoria.
Quest’ultima nel marzo 2023 ha pubblicizzato una iniziativa di denuncia alle principali Procure della Repubblica Italiane della situazione di sfruttamento per contestare il fatto che le retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nei servizi fiduciari “sono la vergogna d’ Italia” come sottolinea una nota del Segretario Generale pubblicata sul sito.
Alla fine del mese di maggio 2023 viene sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto della vigilanza sottoscritto da Filcams, Fisascat e UILTuCS e la retribuzione sfiorerà i € 6 ma a partire dal 2026 (si veda a tal proposito l’articolo di Repubblica del 17/07/2023): salario ben al di sotto dei €9 della proposta di legge di salario minimo avanzata dalle forze di opposizione (sul tema si legga anche “il salario minimo è il minimo che si possa fare”)
Oggi quindi la notizia della iniziativa della Procura di Milano da molto da riflettere sul tema delle retribuzioni applicate ai lavoratori nel settore della vigilanza ben al di sotto di quelle considerate “Costituzionali” ma in questa breve nota si vuole porre l’accendo anche su un altro problema che sembra secondario ma invece è centrale per la soluzione di questo annoso problema: quello della concorrenza sleale.
Nella nota della Procura della Repubblica di Milano si pone l’accento anche su questo punto che, vorremmo precisare, coinvolge non solo le aziende della vigilanza ma anche le committenze.
Come è possibile che banche, grandi aziende e addirittura istituzioni pubbliche accettino di avallare nei capitolati di appalto implicitamente l’applicazione di retribuzioni che sono state ormai quasi unanimemente riconosciute dai tribunali come incostituzionali e il trattamento operato ai lavoratori addirittura considerato un reato penale?
Come è possibile che in alcune realtà aziendali lavorino ancora fianco a fianco lavoratori con trattamenti economici e retributivi completamente diversi tra loro?
Perché si legittimano situazioni dove nello stesso luogo di lavoro convivono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B?
Queste sono le domande a cui tutto il sistema imprenditoriale dovrebbe dare una risposta e che rilancia la necessità per il sindacato di rivendicare una volta per tutte una contrattazione di filiera.
Ciò significa che la Banca, l’ospedale, l’azienda di grande distribuzione devono garantire un’equa retribuzione e condizioni dignitose di lavoro non solo per i loro lavoratori diretti ma anche per quelli impegnati nei capitolati di appalto che sottoscrivono con le società di servizi e le cooperative.
Altro argomento che ha fatto emergere la nota in esame è l’impatto sul tema della salute e sicurezza di lavoratori che per portare a casa uno stipendio dignitoso devono fare centinaia di ore di lavoro straordinario che nel lungo periodo possono impattare negativamente sulla salute delle persone coinvolte.
A dire il vero il tema della salute e sicurezza e tra quelli che dovrebbe essere meglio focalizzati e promossi nel settore della vigilanza insieme a quello della formazione: in entrambe i casi ritengo che non ci sia la
sufficiente consapevolezza, credo da parte di tutti gli attori coinvolti (datori di lavoro, sindacati e lavoratori) dell’importanza di queste materie per il settore.
La guardia giurata è tra i lavoratori più esposti al rischio violenze ma non mi risulta che le aziende si stiano attrezzando per affrontarlo appropriatamente; le basse retribuzioni obbligano gli addetti a duri ritmi di lavoro che possono impattare in modo preponderante sullo stato di salute complessiva della persona ma non credo che nella valutazione dei rischi di queste aziende esista nessun riferimento a tutto ciò, anche in termini di rischio stress lavoro correlato.
Per quanto riguarda invece la formazione, con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo di maggio si è persa l’occasione per entrare nel merito di un argomento importante e strategico per il settore e per aggiornare le competenze delle guardie giurate sia perchè spesso i lavoratori devono assimilare procedure ed armonizzarsi con le attività dei committenti e sia perché il mercato richiede sempre più spesso una flessibilità di compiti e mansioni che, se ben sostenuta, potrebbe contribuire a valorizzare anche dal punto di vista economico le retribuzioni di questi lavoratori.
Voglio chiudere questa breve nota con una interessante notizia non pertinente con il contratto della vigilanza ma che riguarda sia la formazione che la salute e sicurezza.
Una decisione della corte di appello di un tribunale siciliano ha affermato che la mancata formazione su rischi specifici ad un lavoratore che ha superato il periodo di comporto per malattia, consente al lavoratore di sottrarre dai giorni di malattia proprio quelli per cui non si è ricevuta adeguata formazione specialistica: il lavoratore nel caso specifico era stato licenziato per superamento del periodo di comporto e quindi riammesso per decisione della Corte di Appello.
