• CORTE DI APPELLO DI MILANO

Nel conteggio del periodo di comporto occorre inserire anche i giorni in cui non si lavora.
Per la Corte di appello nel conteggio dei giorni di malattia utili per il superamento del periodo di comporto occorre considerare anche i giorni di malattia durante i quali l’azienda è rimasta chiusa senza svolgere attività di impresa: “la sospensione dell’attività di impresa per causa non imputabile al datore di lavoro non può comportare l’interruzione o sospensione del periodo di comporto”. Nel calcolo devono essere inclusi anche i giorni di sabato e domenica se coperti da certificazione medica.Sentenza Corte di Appello di Milano n. 580/2024 pubblicata il 05/06/2024 consigliere relatore dott.ssa Cuomo.


Con il demansionamento diritto al risarcimento del danno.
La Corte di Appello di Milano ha accertato il demansionamento subito dal lavoratore. Conseguentemente ha condannato l’azienda a riassegnare al dipendente le precedenti mansioni svolte o altre equivalenti con il risarcimento del danno alla professionalità per il pregiudizio arrecato alla sua dignità personale e all’immagine professionale. La prova del danno professionale può essere data anche per presunzioni. Il lavoratore ha il diritto all’esecuzione della prestazione lavorativa senza dequalificazione. Il danno può essere anche di natura non patrimoniale compromettendo le aspettative di sviluppo della persona e della professione.
Corte di appello di Milano sezione lavoro sentenza numero 138 pubblicata il 15 maggio 2024. Presidente e giudice relatore dott.ssa Vitale.




  • TRIBUNALE DI MONZA

Se si affitta l’azienda, chi subentra deve pagare gli arretrati al lavoratore.
Il Tribunale di Monza, argomentando sull’affissione del codice disciplinare in materia di licenziamento per giusta causa, ha affermato che normalmente non è necessaria la predisposizione e pubblicazione del codice disciplinare, in quanto non tutti i comportamenti integranti la nozione di giusta causa potrebbero essere oggetto di previsione da parte del codice disciplinare e il divieto di tenere il comportamento ascritto risiede direttamente nell’ordinamento giuridico. La violazione di doveri fondamentali da parte del lavoratore comporta la possibilità per il datore di comminare il licenziamento disciplinare, indipendentemente dall’affissione del codice disciplinare, purché vengano rispettate le garanzie previste dal comma secondo e terzo dell’art. 7 l. n. 300/70. Contestazione disciplinare e diritto di difesa.
Sentenza Tribunale di Monza numero 463 pubblicata il 4 giugno 2024. Giudice dott.ssa Antenore.




  • TRIBUNALE DI BRESCIA

Licenziato legittimamente per aver denunciato falsamente un infortunio sul lavoro.
Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato negli anni in cui aveva prestato la sua attività lavorativa a favore di chi ha qualificato come suo datore di lavoro. Il Tribunale di Varese, però, ha respinto la domanda perché il lavoratore non ha fornito l’adeguata prova, in particolare, dell’esistenza di effettive e specifiche direttive tecniche impartite dalla società, dell’esercizio di un pregnante controllo e di una reale vigilanza da parte della società medesima sull’operato dei collaboratori e della necessaria osservanza di un orario lavorativo, predeterminato a livello aziendale.
Tribunale di Brescia sezione lavoro sentenza numero 426 del 10 giugno 2024. Giudice Natalia Papa.


  • TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

L’azienda favorisce gli uomini e discrimina le donne sotto i quarant’anni.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato l’azienda per discriminazione di genere per aver l’amministratrice delegata dichiarato pubblicamente di attribuire in azienda le posizioni importante solo agli uomini o al più alle donne sopra i quarant’anni perché a quest’età ““se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano far figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo che hanno fatto tutti i quattro giri di boa, quindi sono lì belle tranquille con me al mio fianco e lavorano h 24, questo è importante”. Le affermazioni violano i principi sulla parità uomo-donna sul luogo di lavoro. Il Tribunale ha condannato così l’azienda a corrispondere alla controparte la somma di euro 5000 a titolo di risarcimento ed ha ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul “Il fatto quotidiano”, con l’obbligo di promuovere un piano di formazione aziendale con la partecipazione di tutti i dipendenti con oggetto le politiche discriminatorie.
La motivazione della sentenza non è stata ancora depositata ma il dispositivo è stato pronunciato il 4 giugno 2024.
Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, Giudice dott.ssa Francesca La Russa.


Licenziamento verbale punito con la reintegrazione nel posto di lavoro.
L’azienda ha intimato il licenziamento oralmente. Il Tribunale lo ha ritenuto irrimediabilmente inefficace e con tutela fortissima ha disposto a favore del lavoratore la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento del danno pari alla retribuzione persa.
Tribunale di Busto Arsizio sentenza numero 389 pubblicata il 3 giugno 2024




  • TRIBUNALE DI MONZA

Se si affitta l’azienda, chi subentra deve pagare gli arretrati al lavoratore.
Il Tribunale di Monza, argomentando sull’affissione del codice disciplinare in materia di licenziamento per giusta causa, ha affermato che normalmente non è necessaria la predisposizione e pubblicazione del codice disciplinare, in quanto non tutti i comportamenti integranti la nozione di giusta causa potrebbero essere oggetto di previsione da parte del codice disciplinare e il divieto di tenere il comportamento ascritto risiede direttamente nell’ordinamento giuridico. La violazione di doveri fondamentali da parte del lavoratore comporta la possibilità per il datore di comminare il licenziamento disciplinare, indipendentemente dall’affissione del codice disciplinare, purché vengano rispettate le garanzie previste dal comma secondo e terzo dell’art. 7 l. n. 300/70. Contestazione disciplinare e diritto di difesa.
Sentenza Tribunale di Monza numero 463 pubblicata il 4 giugno 2024. Giudice dott.ssa Antenore.




  • TRIBUNALE DI BRESCIA

Licenziato legittimamente per aver denunciato falsamente un infortunio sul lavoro.
Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato negli anni in cui aveva prestato la sua attività lavorativa a favore di chi ha qualificato come suo datore di lavoro. Il Tribunale di Varese, però, ha respinto la domanda perché il lavoratore non ha fornito l’adeguata prova, in particolare, dell’esistenza di effettive e specifiche direttive tecniche impartite dalla società, dell’esercizio di un pregnante controllo e di una reale vigilanza da parte della società medesima sull’operato dei collaboratori e della necessaria osservanza di un orario lavorativo, predeterminato a livello aziendale.
Tribunale di Brescia sezione lavoro sentenza numero 426 del 10 giugno 2024. Giudice Natalia Papa.


  • TRIBUNALE DI MILANO

L’aspro confronto non è sufficiente per il licenziamento.
Nel corso di un incontro di formazione la commessa ha un diverbio con la capo reparto e alcune colleghe. L’azienda procede al licenziamento sostenendo che nell’occasione la lavoratrice avrebbe posto in essere un comportamento di insubordinazione. La lavoratrice si difende producendo in causa la registrazione del diverbio dal quale si evince che nell’occasione non ha assunto una posizione di insubordinazione nei confronti del suo superiore gerarchico e delle aziende in generale avendo adoperato parole che esprimono solo un aspro confronto. Ascoltando la registrazione, il Tribunale non ha ritenuto sussistente insubordinazione e ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro, con il risarcimento del danno.
Sentenza Tribunale di Milano numero 1134 pubblicata il 6 maggio 2024.


Il patto di prova deve essere sottoscritto prima che inizi la prestazione lavorativa
L’azienda ha assunto un lavoratore con un patto di prova. Il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo questo patto perché doveva essere sottoscritto anteriormente o contestualmente all’instaurazione del rapporto lavorativo. La sua sottoscrizione in un momento successivo all’inizio del rapporto di lavoro ne determina la nullità. Nel caso esaminato il rapporto di lavoro era iniziato il 4 maggio 2023 mentre il patto di prova è stato sottoscritto il 10 maggio 2023. Il rapporto di lavoro è stato così considerato definitivo. In conseguenza del licenziamento l’azienda è stata condannata al risarcimento dei danni, senza la reintegrazione nel posto di lavoro.
Sentenza Tribunale di Milano numero 1556 pubblicata il 13 maggio 2024, giudice Dott.ssa Colosimo.


Per protesta collettiva si allontana dal luogo di lavoro ma poi invia un certificato medico che il giudice ritiene privo di effetti.
Si allontana dal luogo di lavoro abbandonando le attività insieme ad altri nove colleghi di lavoro; sei lavoratori inviano la certificazione medica a copertura del giorno di assenza. Il datore di lavoro contesta la non genuinità dei certificati medici ed applica la sanzione disciplinare. Uno dei sei lavoratori impugna la sanzione. Il Tribunale dopo aver sentito i testimoni ha respinto il ricorso della lavoratrice perché la malattia era insussistente e l’abbandono del posto di lavoro era dovuto alla protesta collettiva per non aver ricevuto la retribuzione nonostante la scadenza del termine. Il certificato medico è stato disatteso e ritenuto privo di valore. La sanzione disciplinare è stata confermata ma le spese di lite sono stati compensate tra le parti.
Tribunale di Milano sentenza numero 2848 pubblicata il 4 giugno 2024, giudice Dott. Lombardi.


Il patto di prova è nullo se non è proporzionato.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità di un patto di non concorrenza, sottoscritto dalla lavoratrice, che aveva una durata di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e validità su tutto il territorio nazionale, inclusi San Marino e la Città del Vaticano. Per il Tribunale un simile patto è nullo perché “presenta un oggetto ed un’estensione territoriale di ampiezza eccessiva nonché un corrispettivo che non pare proporzionato e congruo rispetto al sacrificio richiesto alla lavoratrice… Il vincolo imposto alla lavoratrice è di rilevante portata ed è tale da incidere in modo consistente sulla possibilità di ricollocazione lavorativa, poiché le preclude in modo pressoché totale di poter continuare ad operare in Italia nel settore in cui è maturata la sua esperienza professionale. La forte limitazione all’attività lavorativa non trova una adeguata contropartita nelle somme erogate, che appaiono oggettivamente sproporzionate rispetto al sacrificio imposto.”
Tribunale di Milano sentenza n. 2811 pubblicata il 4 giugno 2024 giudice Dott. Mariani.


Gli assegni familiari devono essere corrisposti dall’azienda.
L’azienda è stata condannata a corrispondere al lavoratore l’importo dovuto a titolo di assegni familiari. Questi assegni devono essere anticipati al lavoratore dal datore di lavoro, il quale avrà diritto, in sede di conguaglio, alla restituzione delle somme dall’Inps. Questo obbligo sussiste anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, per i periodi pregressi e lavorati.
Sentenza numero 1668, pubblicata il 3 giugno 2024. Giudice dott.ssa Florio.


La persecuzione deve essere sistematica, perché sussista il mobbing.
Il lavoratore chiede il risarcimento del danno per mobbing. Il Tribunale ha respinto la domanda perché “Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere:
a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”
Sentenza Tribunale di Milano numero 1733 pubblicata il 3 giugno 2024 giudice Dott.ssa Chirieleison.




  • TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

L’azienda favorisce gli uomini e discrimina le donne sotto i quarant’anni.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato l’azienda per discriminazione di genere per aver l’amministratrice delegata dichiarato pubblicamente di attribuire in azienda le posizioni importante solo agli uomini o al più alle donne sopra i quarant’anni perché a quest’età ““se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano far figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo che hanno fatto tutti i quattro giri di boa, quindi sono lì belle tranquille con me al mio fianco e lavorano h 24, questo è importante”. Le affermazioni violano i principi sulla parità uomo-donna sul luogo di lavoro. Il Tribunale ha condannato così l’azienda a corrispondere alla controparte la somma di euro 5000 a titolo di risarcimento ed ha ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul “Il fatto quotidiano”, con l’obbligo di promuovere un piano di formazione aziendale con la partecipazione di tutti i dipendenti con oggetto le politiche discriminatorie.
La motivazione della sentenza non è stata ancora depositata ma il dispositivo è stato pronunciato il 4 giugno 2024.
Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, Giudice dott.ssa Francesca La Russa.


Licenziamento verbale punito con la reintegrazione nel posto di lavoro.
L’azienda ha intimato il licenziamento oralmente. Il Tribunale lo ha ritenuto irrimediabilmente inefficace e con tutela fortissima ha disposto a favore del lavoratore la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento del danno pari alla retribuzione persa.
Tribunale di Busto Arsizio sentenza numero 389 pubblicata il 3 giugno 2024




  • TRIBUNALE DI MONZA

Se si affitta l’azienda, chi subentra deve pagare gli arretrati al lavoratore.
Il Tribunale di Monza, argomentando sull’affissione del codice disciplinare in materia di licenziamento per giusta causa, ha affermato che normalmente non è necessaria la predisposizione e pubblicazione del codice disciplinare, in quanto non tutti i comportamenti integranti la nozione di giusta causa potrebbero essere oggetto di previsione da parte del codice disciplinare e il divieto di tenere il comportamento ascritto risiede direttamente nell’ordinamento giuridico. La violazione di doveri fondamentali da parte del lavoratore comporta la possibilità per il datore di comminare il licenziamento disciplinare, indipendentemente dall’affissione del codice disciplinare, purché vengano rispettate le garanzie previste dal comma secondo e terzo dell’art. 7 l. n. 300/70. Contestazione disciplinare e diritto di difesa.
Sentenza Tribunale di Monza numero 463 pubblicata il 4 giugno 2024. Giudice dott.ssa Antenore.




  • TRIBUNALE DI BRESCIA

Licenziato legittimamente per aver denunciato falsamente un infortunio sul lavoro.
Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato negli anni in cui aveva prestato la sua attività lavorativa a favore di chi ha qualificato come suo datore di lavoro. Il Tribunale di Varese, però, ha respinto la domanda perché il lavoratore non ha fornito l’adeguata prova, in particolare, dell’esistenza di effettive e specifiche direttive tecniche impartite dalla società, dell’esercizio di un pregnante controllo e di una reale vigilanza da parte della società medesima sull’operato dei collaboratori e della necessaria osservanza di un orario lavorativo, predeterminato a livello aziendale.
Tribunale di Brescia sezione lavoro sentenza numero 426 del 10 giugno 2024. Giudice Natalia Papa.

Associazione Filippo Turati

Un pensiero su “Giurisprudenza del lavoro dei giudici della Lombardia – Bollettino del mese di Giugno 2024”
  1. Buonasera, vista l’attenzione che dedicate all’aggiornamento della giurisprudenza di merito, per quale ragione non date la possibilità di visionare i testi integrali delle pronunce? Da osservatore e studioso, il breve commento risulta poco fruibile. Se pubblicaste i provvedimenti per intero, dareste invece una grande utilità alla comunità lavoristica e avreste un seguito notevole. Saluti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *