- CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
L’azienda è obbligata a trattenere e a versare le quote di iscrizione all’organizzazione sindacale.
Il Tribunale e la Corte di Appello hanno dichiarato la sussistenza del comportamento antisindacale di un’azienda che non aveva dato adempimento alle cessioni di credito degli importi mensili a favore dell’organizzazione sindacale, per le quote di iscrizione. L’azienda non aveva accettato la cessione del credito a favore dell’organizzazione sindacale sostenendo di non poter sopportare gli oneri che ne derivavano a causa delle sue ridotte dimensioni e della sua organizzazione interna. I giudici di merito non hanno accolto questa eccezione difensiva, perché l’azienda poteva ben valersi di procedure informatiche con un minimo impatto sulla sua organizzazione e sui suoi adempimenti. In tema di riscossione dei contributi sindacali il referendum del 1995 non ha introdotto nel nostro ordinamento il “divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro essendone soltanto venuto meno il relativo obbligo. Resta ferma la facoltà per i lavoratori di chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono “.
- CORTE DI APPELLO SEZ. LAVORO MILANO
Senza consenso della lavoratrice niente trasferimento del suo rapporto di lavoro al nuovo condominio.
L’autista alla guida del mezzo procura danni, non sono risarcibili. L’azienda agisce contro l’autista per ottenere il risarcimento dei danni procurati all’automezzo in dotazione durante l’esecuzione dell’attività lavorativa. In particolare, ha chiesto il risarcimento perché l’incidente stradale si era verificato per distrazione del lavoratore nella guida del mezzo. Il Tribunale di Milano e la Corte di Appello hanno rigettato la domanda dell’azienda, perché la distrazione del lavoratore è avvenuta a causa dei pesanti carichi di lavoro assegnati all’autista, sia per la quantità delle mansioni da svolgere, sia per l’elevato orario di lavoro da osservare. Ciò non solo nella giornata in cui l’incidente si è verificato ma anche nei giorni, nelle settimane e nei mesi precedenti. Sono state la condizione di fatica e di stress a causare quella disattenzione che in fase di sorpasso ha causato l’incidente. Nulla è dovuto all’azienda a titolo di risarcimento per i danni subiti dal mezzo.
Corte di Appello di Milano n. 967 del 27 ottobre 2023.
- TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
Premio presenza e handicap.
La lavoratrice chiede la corresponsione del premio presenza invocando una disposizione interna dell’azienda. Il premio presenza veniva decurtato e anche annullato nel caso in cui non vi fosse stata la presenza sul lavoro. L’azienda dal premio presenza ha decurtato i giorni in cui la lavoratrice ha usufruito dei permessi di assistenza al figlio disabile. Il Tribunale le ha riconosciuto il pieno diritto ad avere il premio presenza anche nei giorni di assenza, ritenendo sussistente un atto di discriminazione. Il diniego del premio presenza si pone in netta violazione con la norma diretta a favorire l’assistenza del parente disabile.
Tribunale di Milano sentenza n. 2985 pubblicata il 2 novembre 2023 giudice Dott.ssa Eleonora de Carlo.
Revoca uso autovettura
Il datore di lavoro revoca l’uso promiscuo dell’auto aziendale sostituendolo con un rimborso chilometrico. I lavoratori, lamentando la violazione del principio della irriducibilità della retribuzione, hanno chiesto il riconoscimento di una indennità compensativa calcolata con riferimento al valore annuale del fringe benefit goduto. Il Tribunale ha respinto la richiesta perché non ha ritenuto sussistente la natura retributiva del beneficio dell’uso dell’auto aziendale che non è collegata alla professionalità tipica della qualifica rivestita ma alle particolari modalità della prestazione lavorativa per gli specifici disagi o difficoltà.
Tribunale di Milano sentenza n. 2916 pubblicata il 2 novembre 2023 giudice Dott.ssa Florio.
Scatti di anzianità e incidenza
Il lavoratore chiede ed ottiene che gli scatti di anzianità siano inclusi nella retribuzione lorda utile per il calcolo della 13a, della 14a, delle ferie, dei permessi e del trattamento di fine rapporto. Il Tribunale ha ammesso una consulenza tecnica d’ufficio per quantificare l’importo dovuto. All’esito della consulenza, l’azienda è stata condannata al pagamento della somma di euro 1116, oltre il pagamento delle spese di lite nella misura di 3000 € con l’aggiunta delle spese generali e il rimborso delle spese della consulenza tecnica d’ufficio.
Tribunale di Milano sentenza n. 3285 pubblicata il 2 febbraio 2023 giudice Dott.ssa Paola Ghinoy.
Dimissioni giusta causa e Naspi
Il lavoratore si dimette per giusta causa, perché era stato demansionato e trasferito illegittimamente dal
datore di lavoro. Successivamente, concilia la sua controversia con l’azienda sottoscrivendo un atto di
transazione. Il lavoratore chiede la corresponsione della Naspi, che però gli viene negata, perché non aveva provato il comportamento illecito del datore di lavoro, causa delle sue dimissioni e del suo conseguente stato di involontaria disoccupazione. Il Tribunale, però, gli ha riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione, perché il rapporto di lavoro non si è risolto consensualmente ed il lavoratore con l’azienda ha conciliato solo la controversia relativa alle sue specifiche rivendicazioni. Le dimissioni per giusta causa erano da ritenersi genuine.
Tribunale di Milano sentenza n. 3620 pubblicata il 24 ottobre 2023 giudice Dottor Riccardo Atanasio.
Parità di trattamento al lavoratore somministrato
Il lavoratore somministrato ha diritto di avere il medesimo trattamento economico e normativo del lavoratore dipendente dell’azienda utilizzatrice. Questa parità di trattamento è prevista dalla direttiva europea. La parità di trattamento non può essere disattesa anche per quanto concerne gli elementi della retribuzione variabile o del welfare aziendale previsti dalla contrattazione di secondo livello. È onere dell’utilizzatore dimostrare che il trattamento goduto non lede la parità perché è solo l’utilizzatore che possiede gli strumenti e i dati per poter operare una corretta comparazione.
Tribunale di Milano sentenza n. 3187 del 23 ottobre 2023 giudice Dott.ssa Paola Ghinoy.
- TRIBUNALE DI MONZA SEZ. LAVORO
Non sempre è necessaria l’affissione del codice disciplinare.
Il Tribunale di Monza, argomentando sull’affissione del codice disciplinare in materia di licenziamento per giusta causa, ha affermato che normalmente non è necessaria la predisposizione e pubblicazione del codice disciplinare, in quanto non tutti i comportamenti integranti la nozione di giusta causa potrebbero essere oggetto di previsione da parte del codice disciplinare e il divieto di tenere il comportamento ascritto risiede direttamente nell’ordinamento giuridico. La violazione di doveri fondamentali da parte del lavoratore comporta la possibilità per il datore di comminare il licenziamento disciplinare, indipendentemente dall’affissione del codice disciplinare, purché vengano rispettate le garanzie previste dal comma secondo e terzo dell’art. 7 l. n. 300/70. Contestazione disciplinare e diritto di difesa.
Tribunale di Monza dott.ssa E. Antenore sentenza n. 432/2023.
- TRIBUNALE DI VARESE SEZ. LAVORO
Respinta la domanda diretta a ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato negli anni in cui aveva prestato la sua attività lavorativa a favore di chi ha qualificato come suo datore di lavoro. Il Tribunale di Varese, però, ha respinto la domanda perché il lavoratore non ha fornito l’adeguata prova, in particolare, dell’esistenza di effettive e specifiche direttive tecniche impartite dalla società, dell’esercizio di un pregnante controllo e di una reale vigilanza da parte della società medesima sull’operato dei collaboratori e della necessaria osservanza di un orario lavorativo, predeterminato a livello aziendale.
Tribunale di Varese sentenza n. 201/2023 giudice Dottor Dario Papa.
TRIBUNALE DI BERGAMO SEZ. LAVORO
Il committente non è obbligato in solido a pagare al lavoratore il buono pasto
Il lavoratore non riceve il pagamento del buono pasto previsto da un accordo aziendale; il lavoratore chiede il pagamento al datore di lavoro e all’impresa appaltante presso cui lavora. Il Tribunale di Bergamo gli ha riconosciuto il diritto nei confronti del datore di lavoro ma non ha condannato anche il committente
presso cui lavora al pagamento di quest’emolumento perché il buono pasto non costituisce “un elemento
della retribuzione bensì un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un
nesso meramente occasionale”.
Tribunale di Bergamo sezione lavoro sentenza n. 867/2023 giudice Dott.ssa Elena greco.
- TRIBUNALE DI PAVIA SEZ. LAVORO
L’azienda deve risarcire l’utente per i danni procurati dal suo dipendente.
Un operatore ecologico, raccogliendo i rifiuti, aggredisce un utente al quale rimproverava di aver gettato erba e gerani nel raccoglitore dei rifiuti pubblici. In conseguenza dell’aggressione, gli procura delle lesioni personali facendolo cadere a terra con la frattura del piano orbitale sinistro. L’operatore ecologico, su denuncia dell’aggredito, è stato condannato penalmente. L’utente danneggiato ha chiamato in causa il datore di lavoro, chiedendo il risarcimento dei danni fisici e morali subiti in conseguenza dell’aggressione.
Il Tribunale di Pavia, accertato che l’aggressione era avvenuta a cagione dello svolgimento delle mansioni
dell’operatore ecologico, ha condannato l’azienda al risarcimento dei danni. Per il Tribunale, l’operatore
ecologico ha reagito contro l’utente per un assunto non corretto smaltimento dei rifiuti. Il datore di lavoro deve rispondere per i danni procurati dal suo dipendente.
Sentenza Tribunale di Pavia n. 1322/2023 giudice Dottor Francesco forcina.
- TRIBUNALE DI BRESCIA SEZ. LAVORO
Azienda condannata a restituire l’indennità sostitutiva del preavviso.
La lavoratrice presenta le dimissioni chiedendo di essere esonerata dalla prestazione dell’attività lavorativa nel periodo del preavviso. L’azienda acconsente apponendo il suo assenso sulla lettera di dimissioni.
Nonostante ciò, l’azienda trattiene alla lavoratrice l’importo dovuto a titolo di indennità sostitutiva del
preavviso. La lavoratrice agisce avanti il Tribunale chiedendo la corresponsione della somma a lei indebitamente trattenuta dall’azienda. Il Tribunale ha accolto la domanda condannando l’azienda anche al pagamento delle spese processuali.
Tribunale di Brescia sentenza n. 497/2023 giudice Dott.ssa Isabella Angeli.
