- CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Licenziato il sindacalista che lancia accuse infamanti contro l’azienda.
Sulla sua bacheca Facebook aperta a tutti, un sindacalista lancia ripetuti e gravi attacchi all’azienda sua datrice di lavoro, ai proprietari e ai dirigenti, con un linguaggio volgare e scurrile con fatti destituiti di fondamento e del tutto gratuiti che superano ampiamente i limiti anche della più colorita manifestazione della critica e costituiscono evidente contumelia, ingiuria e diffamazione, rappresentando l’idea di un clima torbido all’interno dell’azienda di cui fa parte, di presunta avversione al sindacato al quale è iscritto, caratterizzato addirittura da minacce, pressioni, intrighi e violenze. Gli strali delle sue accuse, intrise di accenti particolarmente volgari, colpiscono anche persone identificate con nomi e cognomi. L’azienda procede al licenziamento. Il tribunale e la corte di appello danno torto al sindacalista e questo torto lo dichiara per ultimo anche la Cassazione che afferma “il diritto di critica incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.) di tutela della persona umana, (con la conseguenza) che, ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’impresa datoriale o ai suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore possa essere legittimamente sanzionato in via disciplinare”.
Cassazione civile sez. lav., 22/12/2023, n.35922
- CORTE DI APPELLO SEZ. LAVORO MILANO
Senza consenso della lavoratrice niente trasferimento del suo rapporto di lavoro al nuovo condominio.
Un immobile viene venduto e frazionato con la costituzione di un condominio. Il rapporto di lavoro della custode è stato ceduto dal precedente unico proprietario del fabbricato al nuovo condominio che si è costituito dopo la vendita dell’intero fabbricato e il relativo frazionamento. La custode non ha gradito la cessione e ha contestato il trasferimento del suo rapporto di lavoro.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento del rapporto di lavoro della custode perché ha ritenuto ostativa alla cessione del suo rapporto la tempestiva opposizione, manifestata dalla custode. A sostegno di tale valutazione, era stata affermata in sentenza la prevalenza della norma generale, dettata dall’art. 1406 del codice civile, rispetto alla disposizione stabilita dall’art. 130 del CCNL, che prevedeva la prosecuzione del rapporto in capo al cessionario dell’immobile, con finalità di salvaguardia occupazionale. Tale disposizione, secondo il Tribunale, non poteva – tuttavia – rendere irrilevante il dissenso del dipendente al trasferimento del proprio rapporto di lavoro. Ad avviso del Tribunale, diversamente opinando, la disciplina posta dalla contrattazione collettiva a tutela del prestatore di lavoro si sarebbe ripercossa a suo danno, vincolandolo alla nuova parte datoriale anche in difetto di pari garanzie di stabilità. Il custode, posto al riparo dal rischio di perdere il lavoro a seguito della cessione dell’immobile, non può tuttavia per ciò solo ritenersi privato della facoltà di esprimere il proprio dissenso al trasferimento del proprio rapporto di lavoro, attribuitagli – secondo i basilari canoni dell’autonomia negoziale – dall’art. 1406 c.c.. La Corte di Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sulla sentenza del Tribunale, l’ha confermata perché il trasferimento del rapporto di lavoro della portiera non poteva essere trasferito d’ufficio al nuovo condominio.
Corte di Appello di Milano sez. lavoro Sent. 998/2023 depositata il 16/11/2023.
La prescrizione deve essere fatta valere dal datore di lavoro in modo tempestivo e nel primo atto difensivo
Il convenuto avanti il Tribunale di Monza si è costituito tardivamente, eccependo la prescrizione estintiva decennale delle differenze sui ratei del vitalizio rivendicato dalla sua controparte. All’udienza di discussione la difesa del creditore ha rilevato la tardività della costituzione del convenuto che si era costituito oltre i 10 giorni prima dell’udienza. La Corte di Appello ha riformato la sentenza del Tribunale perché l’eccezione di prescrizione è pacificamente un’eccezione di merito non rilevabile di ufficio ed è quindi soggetta alla decadenza prevista dall’art. 416 c.p.c.. La tardività dell’eccezione di prescrizione, quindi, ne comporta necessariamente l’inammissibilità e comunque il rigetto, con la conseguente condanna alla corresponsione delle differenze sugli assegni mensili arretrati.
Corte di Appello di Milano n. 984/2023 – pubblicata il 30/10/2023
- TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
L’azienda ha intimato il licenziamento oralmente, reintegrazione nel posto di lavoro.
La lavoratrice ha dedotto di avere prestato attività lavorativa con mansioni di addetta alla vendita telefonica di divani e prodotti similari per il mercato francese, con rapporto formalizzato quale collaborazione autonoma ed occasionale ex art. 2222 c.c., avente, in realtà, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato ed ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro con il pagamento di tutte le retribuzioni perse e il versamento dei contributi previdenziali fino alla data della reintegrazione nel posto di lavoro. Il licenziamento verbale è il licenziamento aziendalmente più dannoso.
Tribunale di Milano sentenza n. 2827 pubblicata il 02/11/2023 giudice dott.ssa Rossella Chirieleison.
Le ore di lavoro straordinario devono essere provate dal lavoratore in modo rigoroso.
Un autista ha esposto di aver osservato un orario a tempo pieno e anche ore di lavoro straordinario, assegnato presso poli logistici, svolgendo anche mansioni di carico e scarico merci e attività preliminari, complementari e supplementari. Ha, quindi, richiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate in forza dell’orario di lavoro effettivamente osservato.
Per il Tribunale, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro, senza che l’assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso. In altri termini, il lavoratore, gravato del relativo onere, deve puntualmente allegare non solo l’orario svolto in via ordinaria ma del pari, altrettanto puntualmente, le ulteriori ore che giornalmente avrebbe osservato nell’interesse del datore di lavoro; la giurisprudenza esclude radicalmente che possa essere effettuata una valutazione equitativa di tale orario di lavoro essendo tutt’al più consentita una valutazione equitativa dei compensi eventualmente dovuti al dipendente
Tribunale di Milano sezione lavoro sentenza n. 3538/2023 pubblicata il 26/10/2023
Il datore di lavoro non si presenta davanti al giudice, riconosciuto il diritto del lavoratore
Un lavoratore ha agito avanti il Tribunale per ottenere il riconoscimento degli importi a lui spettanti, ricordando che la legge prevede la responsabilità solidale ed illimitata dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali e riservandosi di escutere il patrimonio sociale prima di eventualmente agire su quello dei soci. Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda ed ha condannato la sas e i suoi soci accomandatari a pagare quanto dovuto al lavoratore. Decisivo il fatto che il legale rappresentante della società non sia comparso in udienza.
Tribunale di Milano, giudice dott. Paola Ghinoy, sentenza n. 3643/2023 – pubblicata il 02/11/2023.
Con la malattia professionale spetta il risarcimento dei danni a carico dell’azienda
Il lavoratore chiede al Tribunale di Milano che sia dichiarata la natura professionale della malattia di cui è affetto con un grado di menomazione psicofisica pari all’11/12%. Il lavoratore dal 1989 al 2016 ha lavorato svolgendo mansioni di autista e quindi, per inidoneità sanitaria, per un anno con attività di portierato, fino al pensionamento del 2017. Ha dedotto che la patologia discale di cui è sofferente ha natura professionale in quanto causalmente correlata alla sua attività di autista svolta per 27 anni. Il Tribunale ha ritenuto indispensabile l’ausilio di un consulente in materia medico-legale ed ha disposto una consulenza medico legale. Il Tribunale ha dichiarato la natura professionale della malattia costituita da protrusioni discali lombo-sacrali improntanti il sacco durale in quanto concausalmente riconducibili all’attività lavorativa svolta. Il danno è stato quantificato in una menomazione pari al 10%.
Tribunale di Milano sentenza n. 3621/2023 pubblicata il 25/10/2023 Dott. Riccardo Atanasio
- TRIBUNALE DI BERGAMO SEZ. LAVORO
Cambio di appalto, stesso trattamento economico e normativo.
Nel cambio di appalto se l’organizzazione del lavoro dell’azienda che subentra rimane la medesima dell’azienda che cessa nella conduzione dell’appalto, si ha la continuità del rapporto di lavoro con il riconoscimento a favore del lavoratore dell’anzianità di servizio e del trattamento economico già goduto alle dipendenze dell’azienda che ha cessato l’appalto a condizione che quel trattamento sia di miglior favore per il lavoratore.
Tribunale di Bergamo sentenza n 867/2023 pubblicata il 10/11/2023 Giudice dott.ssa Elena Greco
- TRIBUNALE DI MONZA SEZ. LAVORO
Miscuglia i resti del defunto con altri materiali, licenziato illegittimamente.
Il datore di lavoro licenzia per giusta causa il lavoratore che svolgeva mansioni di operaio addetto ai servizi cimiteriali, perché procedeva alla raccolta dei resti mortali di un defunto in modo assolutamente irrituale e non professionale, inserendo nel sacco biodegradabile, e successivamente all’interno del cofano di cellulosa, i resti, pezzi di legno, vestiti e sabbia. Il datore di lavoro licenzia il lavoratore nonostante le giustificazioni rese da quest’ultimo tramite e-mail con le quali aveva rigettato gli addebiti, asserendo di aver svolto il lavoro con professionalità e diligenza, come al solito, nel pieno rispetto delle spoglie del defunto. L’operaio ha impugnato il licenziamento avanti il Tribunale. Il datore di lavoro non si è costituito nella causa. Il Tribunale ha dichiarato la illegittimità del licenziamento e ha condannato l’azienda perché spettava al datore di lavoro provare il verificarsi del fatto contestato secondo le modalità di tempo e di spazio e di svolgimento; rimanendo contumace, il datore di lavoro non ha assolto a tale onere probatorio.
Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro al solo pagamento di una indennità risarcitoria pari a 10 mensilità senza concedere la reintegrazione nel posto di lavoro non essendo stata fornita la prova dal lavoratore che il fatto non sussistesse.
Tribunale di Monza sentenza n. 432 pubblicata il 24/10/2023 Giudice Emilia Antenore
- TRIBUNALE DI VARESE SEZ. LAVORO
Il socio di cooperativa se espulso deve impugnare il licenziamento e la esclusione da socio
Il Consiglio di amministrazione della cooperativa ha deliberato la esclusione di un lavoratore dalla cooperativa in qualità di socio con la contestuale cessazione di ogni rapporto di lavoro con effetto immediato perché lo statuto della cooperativa prevedeva la cessazione di ogni rapporto di lavoro al venir meno della qualità di socio. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento. Per il Tribunale la cessazione del rapporto associativo “trascina” con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore.
La legittimità del provvedimento di espulsione da socio resta sempre condizionata alla violazione degli specifici doveri scaturenti dal rapporto mutualistico la cui verifica è soggetta a controllo giurisdizionale. Il socio lavoratore deve impugnare l’atto di esclusione da socio della cooperativa e non semplicemente il licenziamento che ne è conseguenza.
Tribunale di Varese sentenza n. 193 del 21/10/2023 giudice dott. Dario Papa.
