- IL CAUDILLO FRANCO E MELONI, LA FORZA DEI SIMBOLI: GARROTTAMENTO E DECRETO-LEGGE
Il dittatore spagnolo in occasione dei festeggiamenti di San Firmino a Pamplona, che si tenevano nel mese di luglio, per ricordare la sua forza e quella dello Stato centrale, ogni anno aveva cura di festeggiare a modo sua la ricorrenza garrottando un separatista basco; sceglieva con metodo scientifico la data del garrottamento perché avesse il giusto impatto nell’immaginario dei suoi sudditi. Il monito doveva essere esemplare e di sicuro impatto per tutti.
Si sa che l’estrema destra, vecchia e nuova, ha sempre amato la forza dei simboli.
L’on. Meloni, nostro Presidente del Consiglio, nel 2023 ha scelto la festa del 1° Maggio, festa per eccellenza dei lavoratori, che non a caso il regime fascista aveva cancellato, per emanare un nuovo decreto-legge che introduce più precarietà nei contratti di lavoro a tempo determinato e allarga
il ricorso ai voucher, colpendo i soggetti più deboli, con l’intenzione evidente di lanciare un generale avvertimento ai sindacati e ai lavoratori nel giorno di festa come il vecchio caudillo.
- CORTE DI APPELLO DI MILANO – CONDANNATO L’IMPIEGATO INFEDELE.
La Corte di appello di Milano sezione lavoro conferma definitivamente la condanna di un dipendente con la qualifica di quadro di una nota banca milanese per un ammanco di circa 3.000.000 di euro.
L’ammanco è stato realizzato con una serie di bonifici non autorizzati dai conti di due società clienti a favore di terzi soggetti.
La banca ha dovuto rifondere i clienti danneggiati ma ha licenziato il responsabile delle operazioni truffaldine.
Una parte delle somme bonificate sono state recuperate dai soggetti che non ne avevano diritto.
Il dipendente infedele non ha ottenuto il pagamento del trattamento di fine rapporto; è servito per risarcire i danni.
La responsabilità del dipendente è stata ritenuta sussistente perché contro il dipendente è emerso un quadro probatorio “presuntivo grave, preciso e concordante in ordine al suo concorrente e personale contributo alla realizzazione delle condotte illecite denunciate dalla Banca. ”
Corte di appello di Milano sezione lavoro – Sentenza n. 105/2023 pubbl. il 07/04/2023. Giudice relatore il presidente Dottor Giovanni Picciau.
- SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO VOLUTO DALLE PARTI.
La Corte di appello di Milano sezione lavoro ha affermato che “il Datore di lavoro – che ha applicato in via continuativa (sin dall’assunzione) il CCNL Sanità – non può pretendere di applicare alle medesime lavoratrici un diverso e successivo CCNL solo perché quest’ultimo avrebbe un ambito applicativo più ristretto e meglio rispondente all’attività esercitata”.
L’azienda è stata condannata perché in modo arbitrario e unilaterale aveva comunicato alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori la volontà di non applicare più il contratto collettivo della sanità privata applicando da quel momento in poi il diverso contratto per il personale dipendente da residenza sanitaria assistenziale e centri di riabilitazione.
Per il Tribunale di Milano e la Corte d’appello di Milano, l’azienda non aveva la facoltà di cambiare il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
I lavoratori hanno avuto il riconoscimento delle differenze retributive spettanti con il precedente contratto collettivo della sanità privata.
Sentenza n. 186/2023 pubbl. il 27/03/2023.
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
- L’ORARIO DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE NON È MODIFICABILE UNILATERALMENTE DAL DATORE DI LAVORO.
Nel contratto di lavoro a part-time il datore di lavoro non può unilateralmente mutare la collocazione temporale dell’orario di lavoro, da quando a quando, che ha concordato nel contratto.
Il lavoratore ha il diritto di continuare a svolgere la prestazione lavorativa secondo gli orari pattuiti.
Il datore di lavoro non può unilateralmente nemmeno creare una nuova pausa obbligatoria perché disarticola l’impegno temporale della prestazione lavorativa rendendo più gravosa la prestazione lavorativa.
La programmabilità del tempo libero, nel contratto a tempo parziale, assume carattere essenziale e impone l’immodificabilità dell’orario da parte datoriale.
La Corte di appello di Brescia, però, non ha ritenuto di riconoscere il risarcimento del danno che la lavoratrice ha affermato di aver subito perché in realtà questo pregiudizio non vi sarebbe stato.
Corte di appello di Brescia – Sentenza numero 62 pubblicata il 2 marzo 2023.
TRIBUNALE DI MILANO
- CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA E DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE.
In caso di cessione illegittima di un ramo di azienda, il datore cedente, che non abbia ottemperato all’ordine del giudice di ripristinare il rapporto lavorativo, giuridica-mente rimasto in vita, nonostante l’offerta della prestazione del lavoratore del dipendente, ha comunque l’obbligo di pagamento delle retribuzioni maturate; tale obbligo di pagamento ha natura retributiva e non risarcitoria.
Devono essere versati anche i contributi previdenziali
Tribunale Milano sez. lav. 11/01/2023, n.41
- IL SUPERMINIMO ASSORBIBILE SI PUÒ TRASFORMARE IN NON ASSORBIBILE.
La Telecom attribuisce nel 2002 a dei lavoratori un super minimo individuale “assorbibile in occasione di eventuale aumento collettivo e/o passaggio del livello”.
L’azienda sino al mese di gennaio 2018, nonostante che negli anni i lavoratori interessati avessero beneficiato di avanzamento di livello, scatti di anzianità e aumenti del minimo contrattuale non ha operato alcuna decurtazione sul super minimo fissato in origine.
L’azienda, però, a decorrere dal mese di febbraio 2018, in occasione del rinnovo del contratto collettivo, ha operato un assorbimento parziale di questo super minimo.
Il Tribunale ha dichiarato illegittimo quest’assorbimento perché vi è stato un uso aziendale, a favore dei lavoratori, che osta alla facoltà di assorbimento; il datore di lavoro di fatto ha rinunciato ad assorbire quel super minimo che in origine aveva dichiarato, invece, come assorbibile, trasformandolo in non assorbibile.
Tribunale di Milano sentenza numero 953 pubblicata il 22 marzo 2023.
- SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO CHE LE PARTI HANNO INDICATO NEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.
Con la lettera di assunzione è stato applicato il contratto collettivo delle imprese industriali esercenti servizi di pulizia.
La lavoratrice rivendica il diritto di avere l’applicazione del diverso contratto collettivo per i dipendenti non medici della sanità privata, in considerazione delle mansioni effettivamente svolte e del settore di operatività dell’azienda.
Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda perché i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell’autonomia privata con la conseguenza che possono avere efficacia soltanto se le parti lo hanno voluto.
Il contratto collettivo post-fascista “ha efficacia vincolante limitatamente ai soli iscritti alle associa-zioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto collettivo”.
Per poter applicare un contratto collettivo diverso da quello voluto originariamente dalle parti occorre che sussista e sia dedotta la violazione dell’articolo 36 della Costituzione che impone l’obbligo di corrispondere una retribuzione idonea ad assicurare una vita libera e dignitosa.
Sentenza Tribunale di Milano numero 1229 pubblicata il 5 aprile 2023.
- IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO È NULLO SE NON VI È IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.
Il datore di lavoro può stipulare validamente un contratto a tempo determinato a condizione che abbia provveduto ad aver adeguatamente predisposto il documento di valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto. Senza la valutazione dei rischi il contratto di lavoro a tempo determinato è nullo.
Il lavoratore, nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca in Tribunale la prova di aver assolto questo obbligo, dovrà essere considerato come assunto a tempo indeterminato con il diritto al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno.
Nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore.
Sentenza numero 884 pubblicata il 20 marzo 2023.
- IN FERIE CON LA PIENA RETRIBUZIONE.
Quando gode le ferie annuali, il lavoratore deve essere posto in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro; la retribuzione delle ferie annuali coincidente, in linea di principio, con la retribuzione ordinaria mira a evitare che il lavoratore sia dissuaso dall’esercitare il diritto alle ferie;
in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, oppure di indennità correlate allo status personale o professionale del lavoratore;
diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengono in occasione dell’espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo da versare durante le ferie annuali.
Il tutto anche nel rispetto delle direttive comunitarie.
Tribunale di Milano sentenza numero 329 pubblicata il 2 marzo 2023.
