• MUORE L’OPERAIO, CONDANNATO PER OMICIDIO COLPOSO ANCHE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L’azienda viola le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Tribunale, con sentenza confermata in Appello, condanna il legale rappresentante della società e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per omicidio colposo.
Il datore di lavoro è stato condannato per aver omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il reale rischio di caduta dall’alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si verificò il sinistro.
A sua volta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stato condannato per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore deceduto, del carrello elevatore.
Cassazione penale sez. IV, n. 38914 depositata in cancelleria il 25 settembre 2023.

  • CORTE DI APPELLO SEZ. LAVORO MILANO

Le generiche rimostranze non giustificano il licenziamento.
Il Comune di Rozzano licenzia per giusta causa un agente di polizia locale;
il Tribunale di Milano dichiara legittimo il licenziamento ma la Corte di Appello lo ritiene sproporzionato rispetto ai fatti contestati e ne dispone la reintegrazione nel posto di lavoro, mutando la sanzione del licenziamento per giusta causa in una sospensione dal lavoro della durata di 4 mesi.
L’agente, prima del licenziamento, aveva subito 9 procedimento disciplinari.
La Corte di Appello non ha ritenuto calunniose le dichiarazioni rese dalla lavoratrice esprimendo solo “generiche rimostranze per un asserito atteggiamento ostile” nei suoi confronti.
Non vi è né calunnia né diffamazione; i precedenti disciplinari inoltre non sono tali da giustificare il licenziamento.
(Milano, sentenza numero 765 pubblicata il 5 settembre 2023 Corte di Appello sezione lavoro, presidente dott.ssa Monica Vitali.)

Riconosciuto e poi negato il diritto ad essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Tribunale di Milano riconosce ad un gruppo di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze fin dal 2015 della Whirlpool Emea Spa di Cassinetta di Biandronno, il diritto ad essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto degli accordi sindacali aziendali all’epoca intervenuti.
La Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza negando questo diritto, perché gli accordi sindacali sottoscritti non hanno condizionato questo diritto in modo automatico al tempo dell’assunzione ma lo hanno subordinato a dei criteri: “competenze acquisite, professionalità e anzianità lavorativa”.
I lavoratori non hanno dato la prova che, sulla base di questi criteri, la scelta aziendale sulla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovesse cadere sulla loro persona.
Corte di Appello di Milano sezione lavoro sentenza numero 747 pubblicata il 7 settembre 2023.</b

  • CORTE D’APPELLO SEZ. LAVORO BRESCIA

L’agente ha l’obbligo di visitare i clienti.
La banca recede dal rapporto di agenzia, perché l’agente aveva raccolto delle operazioni di investimento con clienti che in verità non aveva mai contattato e conosciuto in quanto acquisiti tramite una terza persona.
Contro la sentenza, ha proposto Appello l’agente ma la Corte lo ha respinto, perché il fatto contestato era grave ed era tale da impedire la prosecuzione del rapporto anche soltanto per il tempo del preavviso.
Corte di Appello di Brescia Sentenza numero 134 pubblicata il 13 settembre 2023.

  • TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. LAVORO

Per licenziare un operaio addetto al cantiere che chiude occorre non poterlo occupare altrimenti.
L’impresa edile licenzia l’operaio e gli altri suoi colleghi di cantiere perché ultima i lavori del cantiere, senza procedere con il licenziamento collettivo, non essendo previsto per legge questo obbligo.
Il Tribunale, però, ha ritenuto illegittimo il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo perché l’ultimazione delle opere edili non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l’impossibilità di utilizzare i lavoratori in altre mansioni compatibili.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, l’azienda, dopo il licenziamento, aveva preceduto ad assumere altre maestranze con le stesse caratteristiche professionali del lavoratore licenziato.
Il Tribunale con questa sentenza ha riaffermato il principio che “il datore ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale”.
Tribunale di Milano sezione lavoro sentenza numero 2181 pubblicata il 5 settembre 2023 PRESIDENTE dott.ssa Paola Ghinoy.

Il contratto dei servizi fiduciari della vigilanza non lede l’articolo 36 della Costituzione.
Il Tribunale di Milano, contrariamente a tante altre e diverse pronunce, ha ritenuto che il contratto collettivo dei servizi fiduciari del settore vigilanza privata nelle sue previsioni retributive non viola l’articolo 36 della Costituzione, perché è stato sottoscritto da Cgil e Cisl che sono notoriamente organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il trattamento economico complessivo previsto da questo contratto non è sostanzialmente difforme da altri contratti collettivi esistenti nello specifico settore.
Tribunale di Milano sentenza numero 2768 pubblicata il 6 settembre 2023 giudice Dottor Moglia.

Aver favorito l’impresa appaltatrice gli costa il posto di lavoro.
L’azienda ha contestato al suo dirigente di aver favorito una società appaltatrice con la quale interagiva per ragioni professionali nell’esercizio delle funzioni di direttore ingegneria e costruzione;
in conseguenza di questi favori, l’azienda appaltatrice gli ha elargito direttamente o indirettamente, beni e servizi di notevole valore, quali un orologio Rolex, nonché l’accollo dei costi di un servizio di investigazione privata e di un servizio legale per fini di natura personale (assistenza nell’ambito di un procedimento divorzile).
Il Tribunale, ritenendo provati i fatti contestati, ha dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Tribunale di Milano sentenza numero 1538 pubblicata il 7 settembre 2023 giudice Dottor Lombardi.

Alla guardia giurata spettano 20 € per il ritardo dovuto al rinnovo del contratto collettivo.
Il contratto collettivo della vigilanza privata del 2013 prevede l’erogazione di 20 € mensili per la vacanza contrattuale per coprire il danno subito dai lavoratori per il ritardo nel rinnovo del contratto collettivo (afac).
La Sicuritalia Ivri s.p.a, su questa voce retributiva non ha calcolato l’incidenza sulla 13ª, 14ª, ferie, permessi, festività, ex festività, riduzione dell’orario, straordinario e trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale di Milano, invece, ha riconosciuto questa incidenza con il conseguente obbligo dell’azienda di corrispondere le relative somme.
Il diritto è stato riconosciuto nonostante i lunghi anni trascorsi dalla maturazione del diritto perché, per il Tribunale di Milano, “i crediti del lavoratore non possono considerarsi neanche parzialmente prescritti posto che, come insegnato dalla Suprema Corte, con l’entrata in vigore della legge Fornero ed il venir meno della stabilità reale, la prescrizione non può iniziare a decorrere prima della cessazione del rapporto d lavoro “.
Tribunale di Milano sentenza numero 2826 pubblicata il 13 settembre 2023.

La stessa quantità di orario a part-time se vi è cambio di appalto.
Cambia l’impresa appaltatrice in una mensa di refezione scolastica dove si applica il contratto collettivo dei pubblici esercizi.
Una lavoratrice a part-time, in conseguenza del cambio di appalto, si vede ridotto in modo unilaterale l’orario di lavoro da 18 a 16 ore settimanali.
Il Tribunale di Milano ha affermato che l’orario di lavoro poteva essere modificato dalla nuova impresa appaltatrice ma a condizione che vi fossero mutamenti nell’organizzazione e nelle modalità del servizio, con incidenza immediata e diretta sull’orario di lavoro degli addetti.
La procedura del cambio di appalto ha lo scopo specifico di mantenere i livelli occupazionali.
Poiché l’organizzazione del servizio è rimasta la medesima, la riduzione dell’orario di lavoro è illegittima.
A nulla vale il minor corrispettivo versato dalla committente all’impresa appaltatrice rispetto al precedente appalto.
Tribunale di Milano sezione lavoro, sentenza numero 2991 pubblicata il 21 settembre 2023.

Il licenziamento per superamento di comporto deve essere comunicato senza ingiustificati ritardi.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto deve essere comunicato in tempi adeguati e ragionevoli dalla data del superamento, in modo tale da far ritenere la sussistenza di una volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto di lavoro.
Nel caso in esame il licenziamento è stato intimato dopo 4 mesi dal superamento del periodo di comporto.
Questi mesi sono stati ritenuti eccessivi.
Il lavoratore, assunto dopo l’introduzione del Jobs act, è stato reintegrato nel posto di lavoro, perché il licenziamento è stato ritenuto viziato da nullità essendo stata violata la disciplina dell’articolo 2110 del codice civile.
Tribunale di Milano sezione lavoro sentenza numero 2962 pubblicata il 25 settembre 2023, giudice Ghinoy.

  • TRIBUNALE DI MONZA SEZ. LAVORO

Sì al pagamento del lavoro straordinario perché è stata fornita la prova della sua esecuzione.
Il Tribunale di Monza ha riconosciuto il diritto ad una lavoratrice a part-time di avere il pagamento di ulteriori 550 ore di lavoro prestato ma non pagato perché la lavoratrice ha fornito idonea prova, rappresentata dai fogli orario che l’azienda consegnava giornalmente ai lavoratori per riportare l’orario di lavoro osservato e dalle testimonianze dei colleghi di lavoro che hanno confermato gli orari indicati nei fogli e l’obbligo di compilare i fogli.
Tribunale di Monza sezione lavoro sentenza numero 356 pubblicata il 3 ottobre 2023.

  • TRIBUNALE DI BERGAMO SEZ. LAVORO

Licenziamento nullo perché intimato per motivi di rappresaglia.
L’azienda comunica al lavoratore, assunto con orario di lavoro a part-time di sei ore settimanali che “avrebbe dovuto recarsi nello stesso giorno presso la sede di lavoro sita in Milano, via Bagarotti alle ore 01:30 per mezz’ora e poi presso la sede di lavoro di Rozzano sempre per una sola mezz’ora alle ore 21:00 e così per 5 giorni consecutivi, senza tener conto che entrambe le sedi erano molto distanti dalla sua abitazione sita in Desio, impugnativa alla quale non era stata data risposta se non con la lettera di contestazione disciplinare che gli addebitava una assenza ingiustificata presso ulteriori luoghi di lavoro (Brugherio, viale Europa e Bellinzago, viale Europa) che dai documenti prodotti non risultano a lui comunicati.
Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto il licenziamento nullo perché intimato per rappresaglia: “la evidente irragionevolezza degli orari di lavoro proposti al lavoratore con la lettera 13.12.2021 (mezz’ora al giorno presso due sedi distanti tra loro e molto distanti dal luogo di residenza del lavoratore) in orari serali (ore 20) o notturni (ore 1:00) giustificavano le rimostranze del lavoratore comunicate con la lettera del 15.12.2021 e valutata tale irragionevolezza unitamente alla circostanza per cui il datore di lavoro non aveva risposto alle rimostranze se non con la lettera di contestazione, ciò dimostra come il comportamento del datore di lavoro sia stato una ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore.
Risulta così provata la natura ritorsiva del provvedimento disciplinare.”
Il lavoratore è stato reintegrato nel posto di lavoro con il diritto pieno al risarcimento del danno e alla contribuzione.
Sentenza n. 383/2023 pubbl. il 05/10/2023 Tribunale di Bergamo, sezione lavoro

Contratto a termine, diritto al pagamento della retribuzione fino alla scadenza del termine in caso di licenziamento.
Il lavoratore è stato assunto con contratto a tempo determinato dal 12 settembre 2022 al 12 marzo 2023; prima della scadenza del termine è stato licenziato in data 29 dicembre 2022 per giusta causa.
Il Tribunale di Bergamo, dichiarando l’illegittimità del licenziamento, ha condannato l’azienda a risarcire il danno al lavoratore pari alla retribuzione persa dalla data del licenziamento fino alla scadenza del termine finale del contratto.
Tribunale di Bergamo sentenza numero 683 pubblicata il 12 settembre 2023.

  • TRIBUNALE SEZ. LAVORO DI LECCO

Nullo il patto di prova se il lavoratore ha prestato in precedenza attività per la stessa azienda.
L’azienda usufruisce della prestazione di una lavoratrice per 6 mesi tramite un contratto di lavoro interinale; dopo questo iniziale contratto, provvede ad assumerla alle sue dipendenze a tempo indeterminato, con le stesse mansioni, ma con patto di prova; prima della scadenza del patto di prova, l’azienda licenziava la lavoratrice adducendo inadeguatezza e tratti caratteriali negativi.
Il Tribunale di Lecco ha dichiarato il licenziamento illegittimo perché le capacità e la personalità della lavoratrice erano già state valutate dal datore di lavoro nel precedente rapporto interinale.
Tribunale di Lecco, sentenza numero 145, pubblicata il 29 settembre 2023 giudice dott.ssa Trovò.

Associazione Filippo Turati

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